Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche: una vergogna tutta italiana!
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Fratelli e Sorelle Carissimi, il mondo è ormai impregnato della più sulfurea ipocrisia, visto che le leggi a tutela della Categoria svantaggiata vengono sistematicamente ignorate, con la complicità di tutti. Purtroppo, proprio le Associazioni di settore sono le principali responsabili del malcostume corrente, tenuto ancorché conto che chi dovrebbe far rispettar le norme tende a girar lo sguardo da un’altra parte.
È il caso anche di alcuni uffici di Procura nella nostra ormai sempre più confusa Repubblica, ove i magistrati requirenti, destinatari di fascicoli aventi plurima rilevanza penale, tendono ad ignorare – omettendo non solo loro, i fenomeni corruttivi che si celano dietro alla “mancata eliminazione obbligatoria delle barriere architettoniche negli uffici pubblici e/o aperti al pubblico, sottovalutando – e di fatto agevolando, gli abusi e i falsi in atti d’ufficio – corruzione compresa, reati perlopiù commessi dai vari settori tecnico/autorizzativi dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.
A far le spese di questa diabolica insensibilità sociale sono i sempre più abbandonati portatori d’handicap, oltre ai tormentati Familiari, Creature chiamate a sostenere Sacrifici inenarrabili e continui, mentre i cosiddetti rappresentanti il mondo della disabilità – in barba ai principi che loro stessi dovrebbero difendere, stringono alleanze e ricevono onorificenze, coccarde, pacche sulle spalle e finanche candidature politiche, infischiandosene del ruolo rivestito, vivendo spesso nell’agiatezza, nutrendosi dell’ormai corposa sofferenza altrui e dimenticando che un Giorno tutti lasceremo questo strano mondo, magari con i ricordi non gradevoli, circa il nostro operato.
All’uopo, tra l’assordante silenzio delle apicali Istituzioni preposte a garantire i fondamentali Principi costituzionali, i poteri legislativo ed esecutivo stanno cercando di attuare e di pianificare la cosiddetta “Riforma del III Settore”, dimenticando – però, l’ancora inapplicata Legge Quadro Nazionale sull’Handicap, meglio nota come 104/92, con il Corrispondente D.P.R. 503/96 (e norme collegate, aventi tutte l’obiettivo di contrastar gli illeciti a consistenza penale, civile e amministrativo contabile).
Onde render più chiara l’idea, riportiamo alcuni degli atti citati, lasciando ai lettori l’individuazione o meno delle gravi ipocrisie e della noncuranza che imperversano tra noi.
Grazie.
Piano Normativo Vigente
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009);
- Testo Unico sull’edilizia n. 380 del 2001, rimodulando peraltro Norme già introdotte dal 1986 con la legge n.41, che prevede – all’art.82, che tutte le nuove “opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico – che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità al DPR. n.503 del 1996 e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.236 del 1989”;
- gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni delle citate norme, l’art.32 della suddetta legge n.41 prevede fin dal 1986 che “devono essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti appositi piani di eliminazione delle barriere architettoniche” (P.E.B.A.), modificati in base all’art.24 della citata legge 104, “con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, e alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità”;
- D.M.10 marzo 1998, recante “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” prevede, al punto 8.3 dell’allegato, I (“assistenza alle persone disabili in caso di incendio”), che “il datore di lavoro deve individuare per le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge n.18 del 2009, prevede poi che “gli Stati Parti si impegnano a garantire che le autorità pubbliche agiscano in conformità con la Convenzione e ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione”;
- la Legge Quadro Nazionale sull’handicap D.P.R. 05 febbraio 1992 n. 104 – segnatamente agli articoli 8, 24 e correlati, nonché del D.P.R. 503 del 1996;
- gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- 2 lett. G) del DM 236/89 e dell’Art. 82 comma 7 del DPR 380/2001 (v. già art. 24 comma VII L. n. 104/92);
- che per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ”;
- gli ormai numerosi e mirati pronunciamenti delle magistrature Italiane, non da ultimo la Sentenza n. 1710 del 14 novembre 2017, con la quale la Corte di Appello di Ancona aveva condannato un Comune per discriminazione indiretta ai sensi della Legge 67/06(Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), poi praticamente confermata da uno storico e definitivo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che – con la Sentenza n. 3691/20, ha rigettato il ricorso di quel Comune, condannando anzi chi lo aveva proposto alle spese relative al giudizio di legittimità.
- a causa di un bancomat inaccessibile, proprio perché presente una barriera architettonica, un istituto bancario è stato condannato, con Sentenza definitiva della Cassazione civile, sez. III, sentenza 23/09/2016 n° 18762 (Pubblicata il 17/10/2016), ponendo in risalto la Costituzione italiana, quando afferma il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, disponendo che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il legislatore ha negli anni più volte cercato di intervenire in favore di tutti quei soggetti considerati “più deboli” rispetto alla maggior parte dei cittadini. Un esempio interessante – come già nei precedenti punti, è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenente misure per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che all’art. 24, comma 1, dispone che “tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”. Successivamente la Legge 1° marzo 2006, n. 67, intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, conferma la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti ritenuti discriminatori, direttamente o indirettamente, come meglio descritti nell’art. 2 della medesima legge. Da un punto di vista più pratico è da citare anche la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, contenente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Nel caso di specie la corte di Cassazione, con Sent., Sez. III civ., n. 18762 del 23 settembre 2016, analizza la conformità di uno dispositivo “bancomat” installato da un istituto di credito in un edificio privato, ma aperto al pubblico, alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche a tutela di persona disabili. La Corte statuisce che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persona con ridotta o impedita capacità motoria, del suddetto dispositivo “bancomat”, senza che rilevi l’assenza di una norma ad hoc che costringa la banca ad abbattere dette barriere architettoniche. La Corte conclude conferma, a favore di coloro che siano incappate in un tale disagio, l’applicazione della tutela giurisdizionale antidiscriminatoria di cui all’art. 3 della Legge 67/2003, al fine di vedere riconosciuto e ristorato il danno subito.
Visto quanto qui riassunto, chiedendoci cosa ci sia realmente da festeggiare, attendiamo risposta scritta da quelle Associazioni ritenute (sulla carta) di Categoria, dai gestori senza scrupoli della cosa pubblica, nonché dagli organi di stampa, spesso distratti – questi ultimi, come e più degli altri.
Cordiali saluti.
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